Referenti per il Gratuito Patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato (anche detto impropriamente "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano.

Ha lo scopo di attuare l'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo.

Le persone non abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).[1]

Per quanto riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre distinguere:

processo penale (art. 107, 3° co. lett. c)): sono spese anticipate dall'erario le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
procedimento civile (art. 131, 5° co.): sono anticipate o prenotate a debito con le modalità dell'art. 33 T.U. per le notifiche a richiesta di parte le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione;
procedura per adozione (art. 143, 1° co., lett. d): sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione per le notifiche a richiesta d'ufficio e per le notifiche e gli atti di esecuzione a richiesta di parte;
procedimento d'interdizione ed inabilitazione a richiesta del P.M. (art. 145): rinvio all'art. 131;
procedimento in cui è parte la Pubblica Amministrazione (art. 158, 2° co.): sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
Per le controversie transfrontaliere è previsto il gratuito patrocinio anche per l'attività di consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale prodromica all'azione processuale.

Requisiti
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 lordi.

Nel procedimento penale italiano, l'istituto può essere revocato dal giudice in sede di sentenza di primo grado, nonostante il permanere dei requisiti, privando il condannato della possibilità di accedere agli altri gradi di giudizio. Il provvedimento di revoca può essere assunto sulla base della presunzione dell'esistenza di redditi, anche se non provati.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Quando vi è interesse di uno dei familiari nel contenzioso che sta nascendo, non si deve computare il suo reddito in sommatoria: il reddito per la determinazione del rispetto della soglia di ammissibilità verrà calcolato facendo riferimento solo al richiedente ed agli altri eventuali familiari conviventi non in conflitto.

Nomina dell'avvocato
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

 


 

Per il Gratuito patrocinio:

Referente: Grimaldi Maria Carla

Componenti:Barresi Marta, Campagna Fiorella, Di Salvo Lucia, Dioguardi Fabrizio, Geraci Alfredo, Li Mandri Valentina, Profera Claudia, Re Teresa Antonella, Saia Maria, Scalia Giovanni Battista, Varisco Giuseppe, Zampardi Eleonora 

 

 

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